venerdì 19 maggio 2017

Cyberbullismo: approvata la legge contro i bulli del Web

Io sono cresciuta con lo svilupparsi della tecnologia e ne ho visto i danni, ho visto "i modi" per comunicare evolversi durante la mia adolescenza. Conosco i danni che può causare e so che i miei nipoti avranno maggiormente a che fare con tutto ciò che ne concerne. Io so come difendermi, loro no, e i genitori non potranno aiutarli perchè non hanno la minima idea di come funzionino queste cose.
Per questo e altri motivi questo blog si era già schierato apertamente contro chi usa il web, sopratutto i social network, per insultare, denigrare, e diffamare chiunque non gli stia a genio (potete leggere l'articolo precedente qui ⇒Reato di ingiurie e diffamazione a mezzo internet e quando ho parlato del libro Tredici di Jay Asher qui ⇒ Tredici) e quest'oggi, in occasione del varo della legge ufficiale contro il cyberbullismo, ho deciso di fare un altro articolo per spiegarvi come funziona il tutto e consigliarvi un libro di qualche anno fa che la Mondadori sta ripubblicando proprio per aiutare chi ha a che fare con il cyberbullismo, fenomeno strisciante e abbietto, perchè avviene dietro una tastiera.



La legge, che è stata approvata il 17 maggio 2017 con 432 voti a favore, è divisa in 6 articoli - qua metto solo i più significativi - e ordina:

Art. 1 (Finalità e definizioni)
1.
La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela ai minori coinvolti,
sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
2.
Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.

Art. 2 (Tutela della dignità del minore)
1.
Ciascun genitore o, comunque, il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della
presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2.
Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque
nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell’atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art.4 (Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)
1.
Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione,
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l’acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.
2.
Gli uffici scolastici regionali garantiscono la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole
in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze dell’ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo.
3.
L’educazione all’uso consapevole della rete assume carattere di continuità curricolare tra i diversi ordini di scuola e in modo particolare tra la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.

Art. 6 (Ammonimento)
1.
Fino a quando non è stata proposta querela o non è presentata denuncia
per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o 167
del codice di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

Per leggere tutto il disegno di legge andate qui ⇒disegno di legge cyberbullismo


Semplificando al massimo tutto l'ordinamento e compensando tutti i richiami alle varie leggi tramite l'articolo sul sito ansa.it che potete trovare qui⇒articolo ansa , questa legge spiega che è ora che molta gente capisca che non può dire e scrivere tutto ciò che passa per la testa, esattamente come accade nella vita "reale", allo stesso modo non è concesso farlo nemmeno in quella virtuale, soprattutto se il soggetto leso è un minore.
Inoltre, viene specificato che i minori che abbiano compiuto 14 anni, possono richiedere, senza l'intervento di un adulto, di far rimuovere, bloccare o oscurare contenuti offensivi diffusi in rete (per gestori siti internet e social media, mentre sono esclusi i motori di ricerca). Se entro 24 ore questo non avviene, il minore, il genitore, o chiunque possieda la tutela del minore, è autorizzato a rivolgersi al Garante della Privacy che interverrà entro 48 ore.
Per aiutare a combattere questo fenomeno nelle scuole, soprattutto medie e superiori, verrà individuato un referente per le iniziative contro i cyber-bulli e il preside sarà tenuto a informare, con effetto immediato, le famiglie coinvolte in questi atti e per prevenire e contrastare ogni azione lesiva verranno effettuati corsi di formazione del personale scolastico, che dovrà acquisire competenze idonee sia teoriche che pratiche, in modo da poter aiutare, se necessario, vittime di cyberbullismo.
Le azioni contro i bulli minorenni di età superiore ai 14 anni saranno oggetto di formale ammonizione da parte di un questore con genitore presente, a meno che non vi sia una denuncia o querela per cui verranno avviate le conseguenti azioni legali. Gli effetti di tale ammonimento cesseranno al compimento del 18esimo anno di età.

Per provare ad aiutare i genitori, zii, nonni, etc., vorrei proporre la lettura, in collaborazione con la Mondadori che me lo ha consigliato proprio con questa finalità, di un libro uscito un paio d'anni fa: "Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori" di Federico Tonioni, psichiatra, ideatore, promotore e coordinatore di un ambulatorio per "ascoltare" le vittime del cyberbullismo al Gemelli di Roma, dove è responsabile anche del gruppo intervento contro la dipendenza da internet.
Questa frase, che mi ha colpito molto, è tratta dalla Sinossi del libro: "Perché se è vero che l'adolescenza è una fase della vita che è sempre stata caratterizzata dal rischio di essere sbeffeggiati, colpiti nelle proprie fragilità, presi in giro per i propri difetti, il cyberbullismo è molto più spietato, persecutorio e crudelmente mortificante del bullismo tradizionale: protetti dall'anonimato della rete, resi insensibili dalla mancanza di contatto fisico con la vittima, incapaci di rispecchiamento emotivo, i carnefici non sanno misurare e prevedere le conseguenze dei loro atti e colpiscono con criminale determinazione, senza provare il minimo senso di colpa. Il tutto sotto gli occhi della sterminata platea della rete e nell'assoluta mancanza di controllo da parte degli adulti, spesso all'oscuro delle dinamiche in cui sono immersi i cosiddetti «nativi digitali»." Vi posso garantire, che è vera ogni singola parola: lo vedo ogni giorno facendo un giro sui social; oltre a segnalare - cosa che non sempre funziona - fino ad ora non si poteva fare molto altro.

Desidero davvero che con la legge appena uscita molte cose cambino e gli adolescenti (e non solo loro), con i loro genitori, prendano piena coscienza del fatto che tutto ha delle conseguenze e che le persone dall'altra parte dello schermo, anche se non le vedono, sono persone con dei sentimenti, con un determinato carattere e che affrontano problemi veri nella vita reale.

Spero che questo articolo vi sia stato utile e che possa aiutare più persone possibili a destreggiarsi in questo mondo virtuale.

Silvia



Per acquistare il libro, disponibile in versione digitale e cartacea, cliccate su questo link⇨Cyberbullismo: Come aiutare le vittime e i persecutori

4 commenti:

  1. Ottimo davvero, l'articolo e la legge. Grazie

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    1. Era ora che esistesse una specie di scudo contro le vittime del cyberbullismo. Non ci sono regole sul web e non va bene.
      Su queste cose è un vero piacere aiutare a condividere

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  2. Aspettavamo da tempo questa legge. Complimenti per la sensibilità nel sentire l'esigenza di divulgare questa importante notizia e con essa lo scottante tema di urgente attualità.

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    1. Ti ringrazio. Io penso che chi ha i mezzi, il seguito, e "sfrutta" la tecnologia per qualsiasi scopo, debba fare di tutto per divulgare questi messaggi e cercare di aiutare chi magari non ne sa nulla e in quel momento, o in futuro (facendo le corna), potrebbe averne bisogno.

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