Reato di ingiurie e diffamazione a mezzo internet

Chi mi segue sulla pagina da tempo, sa che ogni tanto faccio di questi post.
Sicuramente ora vi starete chiedendo dove voglia andare a parare con questa premessa... semplice, voglio parlarvi del fatto che non si può dire o fare tutto ciò che si vuole sui social.

Da un po’ di tempo a questa parte i social si sono trasformati in una specie di “guerra” tra persone, nel senso che si denigra e lede la reputazione di personaggi famosi (per fare un esempio vi cito Amelia Warner, la cui unica colpa è essere sposata con Jamie Dornan. A questa povera donna dicono di tutto, e spesso si fa la gara a chi dice la cattiveria più grossa), si fanno post provocatori contro chi ha gusti differenti dai propri o semplicemente contro chi osa esprimere una opinione che non ci va a genio (vedi le lotte tra autrici, tra autrici e lettrici, etc.).

Voi ora mi direte: e tu cosa hai fatto l’altra volta con la rubrica delle lettrici? E ora non stai facendo lo stesso?
Si, infatti d'ora in avanti farò più attenzione, ma questo è un altro discorso. In questo articolo voglio solo dare un consiglio a tutti quanti.

Non tutti sanno che tutto ciò che viene scritto sui social ha rilevanza per la legge e può essere usato contro di noi in tribunale.

E ora mi direte: ma io uso un profilo falso.
Enorme sbaglio!! Per la legge, in rete, non esiste anonimato, come erroneamente pensa chi si nasconde dietro un nickname. Ogni utente è rintracciabile dalla polizia postale attraverso l’indirizzo IP.

Sono andata a cercarmi un po’ di articoli per farvi capire che non sto dicendo cose campate per aria e ho trovato proprio il sito della polizia postale.

L'articolo, che potete leggere cliccando qui --> Normative social della Polizia Postale, parla di varie cose che consiglio a tutti di leggere, ma la parte che a noi ci interessa è questa:

Reato di ingiurie e diffamazione a mezzo internet
La già citata Legge 547/93, nonostante abbia previsto ed introdotto una serie di ipotesi illecite relativamente ai c.d.”reati informatici”, non ha previsto la possibilità della configurazione del reato di ingiurie e diffamazione perpetrato attraverso la Rete internet.

Al riguardo e a colmare tale lacuna, però, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che le fattispecie criminose previste dagli art.594 (ingiurie) e 595 (diffamazione) del c.p.,  ricomprendono anche tutti quei comportamenti lesivi dell’onore e del decoro di una persona che si realizzano attraverso le nuove forme di comunicazione nate grazie alle attuali tecnologie informatiche.


La Corte di Cassazione, con la sentenza 4741 del 2000, al riguardo stabilisce:

Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione la esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici, non ha ritenuto di dover mutuare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati ( e, tra questi certamente quelli contro l’onore la cui condotta consiste nella ( o presuppone la) comunicazione dell’agente con terne persone. E tuttavia, che i rati previsti dagli articoli 594 e 595 c.p. possono essere commessi anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo; basterebbe pensare alla cosiddetta trasmissione via e-mail, per rendersi conto che è certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria ( se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione ( se i destinatari sono persone diverse)

Il reato di ingiuria è puntualmente previsto e punito dall’art.594 del c.p.:

Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa  fino a 516 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino  due milioni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

Dal corollario appare chiaro perché si configuri il reato di ingiuria è necessario  che l’offesa sia compiuta alla presenza del soggetto offeso e che lo stesso ne abbia l’effettiva percezione della natura offensiva della pronuncia e/o della scrittura da parte del reo ( elemento soggettivo ).


L’articolo 595 de c.p. punisce invece la diffamazione e così detta:

Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino a u n anno o con la multa fino a due milioni. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni. Se l’offesa è recata con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a un milione:

Dall’analisi del testo emerge che affinché si configuri il  reato di diffamazione, è necessario che si realizzi  la compresenza di tre elementi costitutivi:

1.    l’assenza dell’offeso;
2.    l’offesa deve riguardare l’altrui reputazione;
3.    la percezione dell’offesa da parte di più persone.


In Italia una delle primissime sentenze in tema di risarcimento danni per diffamazione compiuta su social network ( facebook) è la sentenza  770 del 2 marzo 20010 del Tribunale Civile di Monza.

Quel giudice condannava un giovane al risarcimento del “danno morale soggettivo o, comunque del danno non patrimoniale” sofferti dalla persona per la subita lesione “della reputazione e dell’onore” cagionata mediante l’invio di un messaggio tramite il diffuso social Network  “Facebook”. “




Arrivo al dunque per farvi capire il succo di tutto questo mio discorso.

Non voglio imporvi cosa postare e non postare, vi sto semplicemente avvertendo di fare attenzione perché, a seconda della persona che trovate dall’altra parte, potreste ritrovarvi una bella denuncia e finire con il pagare delle conseguenze belle pesanti.
E’ inutile far sparire il post o il commento, nella memoria di internet, resta tutto per 10 anni. Basta che la polizia postale ne faccia richiesta e ritrova il post o il commento cancellato. 

Tutto questo discorso non vale solo per ciò che si posta su Facebook, Instagram, Twitter, etc., ma vale anche per ciò che viene postato sui blog: sia per quanto riguarda gli articoli che i commenti.
Tutto ciò si chiama diffamazione a mezzo stampa, e la diffusione costituisce un’aggravante.

Ora chiudo dicendovi semplicemente che non voglio stare qui a fare la lezioncina e consigliare di mordersi la lingua, visto e considerato che sono la prima che non lo fa, ma semplicemente vi invito a riflettere sul fatto che il mondo virtuale ha le stesse leggi e regole del mondo reale, perché “è” reale. Come non potete dire e fare certe cose nella realtà perché avete paura delle conseguenze (tipo, dall’esempio precedente, prendersi un calcio nel sedere da una moglie e madre di famiglia che voi chiamate “puttana”  – e questo è il minimo – perché il lui in questione è l’attore di turno che ha commesso l’errore di non mettersi con la co-protagonista del film che vi piace), allora non dovete e potete farle in questo mondo virtuale.

Spero di essere stata d’aiuto sia a chi parla, avvertendolo, sia a chi subisce, portandolo a conoscenza delle armi per difendersi,  evidenziando alcune regole valide anche in questo pazzo mondo virtuale. 

Salutandovi, vi invito a leggere tutto l’articolo della polizia postale perché è davvero utile e illuminante, visto che parla anche di furto di immagini e sostituzione di persona.


Alla prossima,
Silvia



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